Incentivi del 50%

Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico

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Detrazione fiscale 50%

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione, suddivisa in 10 anni, dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, allo stato attuale, in seguito alla pubblicazione (nella G.U. n°130 del 5/06/2013) del D.L. 4 giugno 2013 n°63, l’entità della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è del 50% delle spese sostenute.

L’agevolazione si concretizza in una detrazione dell’IRPEF o dall’IRES ed è concessa in caso di esecuzione di lavori che migliorino il grado di efficienza energetica di edifici esistenti.

Detrazione Fiscale

A chi spetta la detrazione fiscale risparmio energetico

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.

La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestra.

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Detrazione fiscale per risparmio energetico

Chi può usufruirne

I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per la riqualificazione energetica su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Nell’ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

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Requisiti necessari per l’ammissione alla detrazione fiscale

Requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:

  • deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con imposta sugli immobili pagata, se dovuta;
  • deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
  • in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
  • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

 

Requisiti tecnici specifici dell’intervento:

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
  • deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

Altre opere ammissibili alla detrazione fiscale per risparmio energetic

  • scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori.

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Documentazione necessaria per la detrazione fiscale

Documentazione da conservare a cura del cliente:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per lavori dal 2010);
  • in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Inoltre:

un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo), che può essere riportato all’interno della certificazione del produttore o in un’autocertificazione del produttore o nell’asseverazione.

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

  • fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Documentazione da trasmettere all’ENEA:

La documetazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste nell’allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;

in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:

  • attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, deve essere conservato a cura del cliente);
  • scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente;

Documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Infine, l’utente in possesso della ricevuta di avvenuta comunicazione all’ENEA, inizierà a detrarre il 65% di quanto speso, suddiviso in 10 anni, dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha sostenuto le spese.